Descrizione
Si rammenta alla cittadinanza che, ai sensi dell'articolo 31 "Prevenzione incendi - Materiali esplodenti ed infiammabili" comma 5 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e rurale:Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tré metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma l lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
(Rif. all'art. 6-bis del D. Lgs. 152/2006 - comma introdotto dall'art. 14, comma 8 della Legge n. 116 del 2014).