Descrizione
Si comunica che il Comune di Bergantino è rientrato al livello di allerta 0 per il PM10, in vigore dal 3 marzo 2026, secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano e come previsto dall'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con DGRV n. 377 del 15 aprile 2025.
Il bollettino di allerta PM10 è disponibile alla pagina:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
Il bollettino PM10 che mostra il livello di allerta in relazione ai superamenti del valore limite giornaliero di PM10 viene emesso da Arpav il lunedì, il mercoledì e il venerdì entro le 13, nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, per ciascun Comune della Regione, ad eccezione di quelli appartenenti alla zona Prealpi ed Alpi.
Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per la previsione dei principali inquinanti atmosferici per il giorno in corso e i due successivi.
Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.
Si riportano, di seguito, le misure previste dall'Ordinanza Sindacale n. 3 del 23 febbraio 2026 "Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all’aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico, fino al 30 aprile 2026" per il livello di allerta 0 - verde:
- la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; E.6 - attività sportive; E.7 - attività scolastiche e assimilabili; i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet…) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 nei generatori di calore di potenza termica nominale fino a 35 kW; per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenenti a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;
- divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo e forestale fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, e per motivazioni agronomiche definite dal disciplinare di produzione IGP del “Riso del Delta del Po” nei Comuni ricompresi negli elenchi delle zona agricole svantaggiate, per il parametro “riso”;
- il divieto di falò e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4. È consentita deroga per i falò rituali, legati a consolidate tradizioni pluriennali (ad es. in occasione dell’Epifania) e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4 che siano stati preventivamente autorizzati dal Comune nell’ambito dei festeggiamenti tradizionali, comunque in un numero massimo di due eventi complessivi (considerando sia i falò rituali sia i fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4) nel periodo di esecuzione dell’ordinanza. I falò rituali dovranno altresì rispettare le dimensioni massime pari a 2 metri di diametro di base e 2 metri di altezza, ed essere alimentati esclusivamente con legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi o simili) e ramaglie con basso contenuti di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità; nell’ambito di un evento, sono comunque consentiti non più di due falò rituali (ad es. in occasione dell’Epifania);
- il divieto di barbecue all’aperto utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) nelle aree attrezzate comunali.