Istituzione contributo amministrativo per domande riconoscimento Cittadinanza Italiana e per richieste di certificati o di estratti di Stato Civile formati da oltre un secolo.

Dettagli della notizia

Istituzione contributo amministrativo

Data:

10 Marzo 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Con deliberazione di G.M. n. 11 del 26/02/2025, esecutiva, E’ STATO ISTITUITO il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati e di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

TIPOLOGIA

IMPORTO CONTRIBUTO
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991)  

 

€ 600,00

Domande di certificati ed estratti  di stato civile per atti formati da oltre un secolo relativi a persone diverse dalla persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto

€ 300,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

(da versare anticipatamente e non rimborsabile in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento)

 TRAMITE   PAGOPA ovvero altro sistema tracciato e consentito dalla disciplina vigente.

Causale: 

-contributo domanda riconoscimento cittadinanza italiana (cognome, nome)

-contributo rilascio certificazione: (cognome, nome AVO e anno nascita)

Il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;

- non è un diritto sul certificato o estratto (es. i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all’atto della presentazione della stessa;

- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

- non comprende le spese di recapito e spedizione dell’atto, che rimarranno a totale cura e carico del richiedente.

L’Ufficio di Stato Civile non evaderà richieste non corrispondenti a quanto sopra indicato e le stesse saranno automaticamente archiviate in quanto non ricevibili.

Ultimo aggiornamento: 10/03/2025, 13:19

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