INFORMAZIONI E PRECISAZIONI DGR 61 DEL 27 GENNAIO 2016 - NON AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI "BERGANTINO SRL"

Pubblicata il 16/10/2017

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 27 gennaio 2016, avente a oggetto “BERGANTINO S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi e impianto di trattamento in Comune di Bergantino. Comune di localizzazione: Bergantino (RO) - Comuni interessati: Legnago e Cerea (VR) , Melara (RO). Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale”, la Regione del Veneto ha già chiaramente espresso il proprio giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza presentata, ritenendo quindi di non autorizzare il progetto proposto e di non rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo quanto puntualmente richiamato nel deliberato della suddetta D.G.R. 61/2017.
Ciò premesso, si ricordano anche le puntuali argomentazioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2305/2017, con riferimento alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e in particolare in tema di realizzazione di discariche, introdotte dal “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali”, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015 (B.U.R. n. 55 in data 01 giugno 2015).
Contestualmente, si richiamano altresì il parere n. 535 in data 1/7/2015, con il quale la Commissione regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, ascrivibile alla sopravvenuta approvazione del succitato Piano regionale e il successivo parere n. 541 del 29/7/2015, con il quale, confermando il proprio parere espresso in data 1/7/2015, la Commissione regionale V.I.A., nuovamente all'unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni ivi riportate.
Ciò considerato, appare pacifico come con un reiterato parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, elemento quest’ultimo vincolante per la prosecuzione dell’iter autorizzativo, possa ritenersi conclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto. Infatti, nel succitato parere n. 541 del 29/7/2015 è esplicitamente indicato come, “non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all’autorizzazione dell’intervento ed al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”.
 
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